Obblighi di vigilanza del collegio sindacale sui fatti della gestione pregressa


La vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto di cui è investito il Collegio sindacale è un dovere d’amplissimo contenuto per l’ampiezza e l’eterogeneità dei compiti attribuiti e, per questa ragione, è regolata da un principio di competenza temporale.

Le Norme di comportamento del Collegio sindacale del CNDCEC (testo pubblicato il 12 gennaio 2021, p. 30) stabiliscono infatti che “in condizioni normali, l’attività di vigilanza non si estende a fatti anteriori all’assunzione dell’incarico, in quanto il principio dell’affidamento consente di confidare che il comportamento del collegio sindacale scaduto (specie con riferimento all’ultimo bilancio approvato) sia stato conforme alle regole di diligenza, prudenza, perizia e professionalità richieste dalla natura dell’incarico.”

Alcuni autorevoli Autori hanno però evidenziato la configurabilità di una responsabilità dei sindaci per fatti commessi dagli amministratori anteriormente al loro periodo di carica, fondandola su presupposti molto precisi e rigorosi, riconducibili alternativamente alla conoscenza dell’illecito pregresso o allevidenza di quest’ultimo. Dolo o colpa grave dunque.

È utile richiamare al riguardo P. Bosticco (La responsabilità degli organi di controllo nelle società di capitali, Giuffrè, 2009, p. 669): “Quando si imputi ai sindaci di non essere intervenuti su comportamenti o valutazioni attuati in un periodo nel quale il controllo veniva esercitato da altri soggetti, la dimostrazione dei presupposti della responsabilità dovrà essere ancor più rigorosa, onde non giungere a pretendere dai sindaci una diligenza ultra vires. Ed invero, per il mancato intervento su atti di mala gestio di organi precedentemente in carica, sul presupposto evidente che anche il collegio sindacale sia stato rinnovato (ché altrimenti vi sarebbe una normale responsabilità per omesso controllo), la responsabilità potrà sussistere solo a patto che i sindaci siano coscienti degli atti censurabili o, ove questi siano evidenti, se non vengano ravvisati per omissioni da parte dei sindaci.”

E sembrano d’altra parte inserirsi nello stesso ordine di idee le rare pronunce giurisprudenziali che si sono spinte ad affermare una responsabilità dei sindaci per non aver individuato e censurato irregolarità del passato, riguardando – tutte – o situazioni di complicità o situazioni di inerzia di fronte a evidenze specifiche.

Si cfr. per esempio Cass. civ, 14.05.2014, n. 10452, che ha confermato la condanna dei componenti del collegio sindacale nominati dopo l’approvazione di un bilancio che evidenziava la perdita totale del capitale sociale, perché non avevano reagito all’indebita prosecuzione dell’attività d’impresa.

O ancora Trib. Milano 3.2.2010, ove è stato affermato che la circostanza che i sindaci avessero assunto la carica solo in occasione dell’approvazione del bilancio, poi rivelatosi formato in violazione dei criteri di valutazione, non valeva ad escludere in loro capo l’obbligo di valutarne le risultanze, soprattutto per l’esistenza di indici di allarme specifici (con riferimento alla perdurante situazione di deficit patrimoniale) e idonei a metterne fortemente in dubbio l’attendibilità (dimissioni dell’intero collegio sindacale precedente, permanenti difficoltà di gestione e contabilizzazione dovute all’inefficienza del sistema informatico, approvazione di un bilancio che evidenziava un trend operativo fortemente negativo, varo di un aumento di capitale estremamente ambizioso ma rimasto totalmente ineseguito).

Infine anche Cass. civ., 8.2.2005, n. 2538, in Giur. It., 2005, 1637, a proposito di macroscopiche irregolarità in alcune poste di riserva tecnica, rispetto a parametri legalmente stabiliti, contenute in un bilancio formato e approvato nel periodo di competenza dei predecessori.

Secondo la giurisprudenza è quindi configurabile una responsabilità del Collegio sindacale (anche penale) per omesso controllo sui fatti della gestione pregressa. A condizione però che il nuovo controllore potesse individuare le precedenti irregolarità vuoi perché macroscopiche, vuoi perché chiaramente denunciate da un qualche documento analizzato nell’ordinaria attività di controllo, vuoi perché rivelate dall’esistenza di un procedimento giudiziario.

In conclusione, è possibile delineare alcuni punti fermi ai quali dovranno attenersi i componenti dell’organo di vigilanza:

  •  il controllo dei sindaci sulle attività gestionali e contabili attuali, coeve, cioè dell’esercizio in corso, dev’essere minuzioso e approfondito. Così i sindaci dovranno esaminare le documentazioni di base, almeno a campione quando siano ripetitive o anche singolarmente quando siano di particolare consistenza e importanza.
  • al contrario la revisione dei fatti gestionali e valutativi relativi a esercizi già chiusi diventa doverosa solo quando vi sia una qualche ragione specifica che la stimola, che ne segnala la necessità, che mette in evidenza un qualsivoglia problema.


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